Un cittadino trapanese aveva partecipato al Concorso 2023 per il reclutamento di n. 3.763 allievi Carabinieri.
All’esito delle prove, il candidato trapanese si posizionava in posizione utile nella graduatoria finale approvata con Decreto del 20 aprile 2024 venendo dichiarato vincitore.
Intanto, un candidato lucano era stato escluso dalla selezione poiché ritenuto, secondo il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, non in possesso del requisito della ‘condotta incensurabile’ esplicitamente previsto dal Bando.
Il Candidato escluso, allora, proponeva ricorso al TAR del Lazio avverso la decisione assunta dall’amministrazione impugnando, successivamente, anche la graduatoria del 20 aprile 2024.
Il ricorso veniva notificato anche al cittadino trapanese che, nel frattempo, era stato ammesso al corso di formazione della Scuola Allievi Carabinieri.
Quest’ultimo affidava le sue difese all’Avvocato Santo Botta il quale deduceva diverse eccezioni in ordine all’interesse a contraddire da parte dell’allievo Carabiniere trapanese e, quindi, in merito all’inammissibilità del ricorso per la mancata notifica ad un controinteressato effettivo.
Alla camera di consiglio del marzo 2025, il TAR, accogliendo le eccezioni sollevate dall’Avvocato Botta, ordinava al ricorrente di integrare il contraddittorio con tutti i vincitori della selezione mediante pubblici proclami.
Con sentenza del 27 ottobre, il TAR del Lazio, pur riconoscendo l’illegittimità del provvedimento di esclusione per difetto di motivazione, ha confermato la originaria posizione in graduatoria del cittadino trapanese il quale, dopo aver prestato giuramento di fedeltà alla Repubblica, potrà serenamente continuare la carriera nell’arma dei Carabinieri.