Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia ha dichiarato improcedibile il ricorso presentato avverso due delibere del 2024, mettendo la parola fine a un contenzioso che aveva al centro la validità delle variazioni di bilancio.
In giudizio si era costituito il Comune di Santa Margherita Belice, in persona del Sindaco, dott. Gaspare Viola, difeso dall’avvocato Girolamo Rubino (nella foto), chiedendo che il ricorso venisse dichiarato improcedibile o, comunque, rigettato.
La decisione della Prima Sezione (presidente Salvatore Veneziano, estensore Pierluigi Buonomo) poggia su un dato di fatto insuperabile: lo scioglimento del Consiglio Comunale avvenuto il 12 marzo 2025 con decreto regionale.
Secondo i Giudici Amministrativi – che hanno aderito alle tesi dell’avvocato Girolamo Rubino – con la fine della carica elettiva, i ricorrenti hanno perso la legittimazione ad agire.
Il TAR ha chiarito che il consigliere può impugnare atti dell’Ente solo se viene leso il suo “diritto all’ufficio“. Una volta decaduti dalla carica non godono più della legittimazione ad agire e non è ammessa un’azione popolare per il solo gusto di ripristinare un astratto principio di legalità.
Nonostante l’improcedibilità, il TAR è entrato nel merito della questione tecnica che aveva sollevato il polverone e relativa alla presunta equivalenza tra astensione e voto contrario.
I giudici hanno ritenuto che – nel caso di specie – l’astensione non può essere strumentalmente equiparata a un voto contrario per il solo fatto della presenza fisica in aula.
Il tribunale ha inoltre ribadito la prevalenza delle norme locali (statuto e regolamento comunali) rilevando come il Comune abbia il potere di definire i criteri per la formazione della propria volontà, distinguendo chiaramente tra chi partecipa attivamente al voto e chi sceglie la via della neutralità.
Per effetto della sentenza le delibere impugnate dagli ex consiglieri comunali restano valide e efficaci.