Due soggetti di Corleone, padre e figlio venivano rinviati a giudizio avanti il Tribunale di Termini Imerese per il reato di furto d’acqua aggravato di cui agli artt. 110, 624 e 625, comma 1, n. 7 c.p. perché, in concorso morale e materiale fra loro, al fine di trame profitto per se o per altri, si impossessavano di circa duemila litri di acqua di proprietà del comune di Roccamena, prelevandoli da un abbeveratoio pubblico, collegando il proprio autocarro al suddetto abbeveratoio; con I ’ aggravante di aver commesso il fatto su cosa esposta per necessità alla pubblica fede.
Entrambi i soggetti erano difesi dall’Avv. Luigi La Placa.
All’esito del giudizio, il P.M. chiedeva, concesse le attenuanti generiche da considerarsi equivalenti alle contestata aggravante, la condanna alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 200,00 di multa ciascuno.
La difesa chiedeva l’assoluzione perché il fatto non sussiste o, in subordine, perché non previsto dalla legge come reato.
Il Tribunale di Termini Imerese assolveva entrambi i soggetti dal reato loro ascritto perché il fatto poteva considerarsi di particolare tenuità ai sensi dell’art. 131 bis c.p.
Avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Termini Imerese, proponeva appello l’Avv. Luigi La Placa, censurando la sentenza con un unico motivo e cioè che il prelievo di acqua pubblica da un punto di sbocco della rete idrica comunale (fontana pubblica), non integrasse il delitto di furto aggravato, bensì un illecito amministrativo di cui all' art. 17 R.D. n. 1775 del 1933, come sostituito, dapprima, dall'art. 23 D.lgs. n. 152 del 1999 e, poi, dall'art. 96, comma 4, D.lgs. n. 152/2006, chiedendone la riforma con la formula assolutoria perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
La Corte di Appello di Palermo, I Sezione Penale, con sentenza emessa in data 05/11/2021 nell’accogliere il gravame formulato dall’Avv. Luigi La Placa, in riforma della sentenza impugnata, ha assolto entrambi i soggetti perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.