Con ordinanza sindacale del 28 maggio scorso a Montevago è fatto divieto a chiunque di vendere per asporto - sia in forma fissa che ambulante - bevande contenute in bottiglie di vetro ed in lattine, anche ove dispensate da distributori automatici. E’ vietato, inoltre, consumare in luogo pubblico bevande contenute in bottiglie di vetro ed in lattine.
I divieti di vendita e di consumo sul posto trovano applicazione dalle ore 21,00 alle ore 6,00 del giorno successivo di tutti i giorni dell’anno.
Nell’ordinanza si legge che gli esercizi pubblici autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande ai sensi di legge possono vendere, nelle fasce orarie sopracitate, bevande contenute in bottiglie di vetro ed in lattine, esclusivamente per il consumo all'interno dei locali dell'esercizio o in una superficie di pertinenza dell'esercizio stesso, aperta al pubblico e appositamente attrezzata, curando lo smaltimento dei citati contenitori.
L'inottemperanza alla presente ordinanza comporterà la sanzione amministrativa di cui all'articolo 7-bis, comma l-bis, D.Lgs n. 267/2000, e ss.mm.ii., da euro 25,00 ad euro 500,00, E' fatta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni per le violazioni di speciali disposizioni legislative o regolamentari, con particolare riferimento all'articolo 650 del Codice Penale.
Il corpo di Polizia Municipale e gli agenti della forza pubblica sono incaricati di vigilare sulla corretta osservanza del presente provvedimento.